Descrizione
Somministrazione di lavoro
- la “somministrazione di lavoro”, ovvero la fornitura professionale di mano d’opera, a tempo indeterminato o a termine, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 276/2003. La somministrazione di lavoro di cui all’art. 4 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 276/2003 costituisce l’oggetto sociale prevalente della Società;
- la “intermediazione” ai sensi dell’articolo 2 , comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero: l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoro svantaggiati, comprensiva tra l’atro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione della relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo;


